I limi contenenti acrilammide possono essere gestiti come sottoprodotti: decisione storica per le attività estrattive.
23 agosto 2016
Con ordinanza n.540/16 del 27/07/2016 la II Sez. del T.A.R. Brescia, ha riconosciuto la diretta appliccabilità nel nostro ordinamento dei regolamenti comunitari che disciplinano l'impiego di acrilammide, aprendo così la possibilità di gestire i limi di cava contenenti acrilammide come sottoprodotti e non come rifiuti da estrazione:
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