NOVITA’ FISCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- L’art. 18 del Decreto Liquidità (n. 23 del 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) prevede la sospensione dei versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020 per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato, se possiedono alcuni requisiti fissati dal legislatore.
Per quanto di specifico interesse dei Comuni, la sospensione riguarda il versamento dell’addizionale comunale IRPEF.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o attraverso rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.
Gli effetti di questa misura, al momento, non rilevano ai fini del bilancio di competenza dei Comuni, ma potrebbero determinare problemi di cassa.
- In virtù dell’approvazione dell’emendamento sostitutivo del ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 18/20 “Cura Italia”, approvato dal Senato il 9 aprile 2020 sono state introdotte le seguenti novità rilevanti per gli Enti Locali (in attesa del secondo passaggio alla Camera):
1) NUOVI TERMINI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22 E RENDICONTO 2019 (art. 107):
Gli enti locali e i loro organismi strumentali devono approvare il rendiconto 2019 entro il termine del 30 giugno.
Per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 è differito al 31 luglio 2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2) UTILIZZO AVANZO PRESUNTO LIBERO (art. 109):
L’art. 109 del Decreto stabilisce, in deroga all’art. 187 comma 2 del TUEL, la possibilità per Comuni, Province, Unioni di Comuni di utilizzare, limitatamente all’esercizio 2020, la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza Coronavirus.
Segnatamente l’avanzo potrà essere utilizzato anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento della quota libera, a condizione che la giunta abbia approvato lo schema del rendiconto 2019 e l’organo di revisione abbia rilasciato la propria relazione sul documento.
3) MODIFICA CALCOLO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (art. 107-bis)
Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti territoriali possono calcolare l’importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 prendendo a riferimento la percentuale di riscossione del quinquennio precedente e considerando, al posto dei dati del 2020, quelli dell’anno 2019.
Ciò con il chiaro intendimento di sterilizzare, nel calcolo della serie storica, il dato, troppo penalizzante, del 2020, valorizzando due volte i dati del 2019.
4) RIPIANO DEL DISAVANZO (ART. 111):
Se un ente in disavanzo dovesse rientrare in misura superiore rispetto a quanto previsto dal piano di rientro, avrà la facoltà di impiegare i maggiori recuperi realizzati per finalità diverse dal rientro del disavanzo.
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