Per il permesso di costruire vale il silenzio assenso
07 marzo 2018
Con propria sentenza breve n. 491/18 del 21/02/2018 il T.A.R. Catanzaro ha ribadito che al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la discipliana del silenzio assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30, o in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R. 380/01.
Ciò fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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